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Statuto associazione AIAS

STATUTO SOCIALE

Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore

ART. 1 - DENOMINAZIONE È costituita, con riferimento agli articoli 2 e 18 della Costituzione Italiana, agli articoli 36 e seguenti del Codice Civile ed alle previsioni del Decreto Legislativo 117/2017, l’Associazione denominata “Associazione Italiana Amatori delle piante Succulente Associazione di Promozione Sociale Ente del Terzo Settore”, siglabile come “A.I.A.S. A.P.S. E.T.S.”. L’Ente si iscriverà al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. L’utilizzo dell’acronimo A.P.S. E.T.S. è obbligatorio e subordinato all’iscrizione dell’Ente nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e poiché la qualificazione giuridica di Ente del Terzo Settore discende dall'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (ex art. 4, co. 1 D. Lgs. 117/2017), l'acronimo A.P.S. E.T.S., anche se previsto nella denominazione sociale, non sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

ART. 2 - SEDE L'Ente ha sede a Corneliano d'Alba (CN) in Via Levata n. 7. Il trasferimento della sede associativa, nell’ambito dello stesso Comune, non comporta modifica statutaria.

ART. 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE L'Ente è senza finalità di lucro, aconfessionale, apartitico ed ispirato a criteri non discriminatori, di uguaglianza e di democrazia interna. L’Ente esercita in via esclusiva o principale un’attività di interesse generale ai sensi dell’articolo 5 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati, con il fine ultimo di promuovere le seguenti attività di interesse generale: - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo; - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile. Per il perseguimento delle finalità di cui sopra l’Ente si propone di: - contribuire alla protezione delle specie vegetali minacciate da estinzione nel rispetto delle convenzioni internazionali; - promuovere l’interesse per lo studio, la collezione, la coltivazione dei cactus e delle altre piante succulente; - facilitare lo scambio di informazioni e di materiale tra i soci; - organizzare viaggi, gite, convegni, raccolte di pubblicazioni, mostre ed ogni altra attività ritenuta necessaria o utile per il perseguimento delle finalità perseguite, civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in funzione della divulgazione delle piante succulente in genere; - organizzare corsi di approfondimento anche in collaborazione con altri Enti pubblici e/o privati; - curare la pubblicazione della rivista “Piante Grasse” e di altre eventuali iniziative editoriali; - promuovere e partecipare alle iniziative, anche a carattere internazionale, in collaborazione con altre Associazioni, Enti ed Istituzioni. Per raggiungere tali scopi l’Ente potrà promuovere ed organizzare percorsi educativi, corsi, incontri, conferenze, convegni, seminari, rassegne, mostre ed eventi, stage, centri di studio, workshop, serate tematiche e fiere negli ambiti di interesse sociale (sia in Italia che all’estero) nonché momenti di socializzazione fra i soci. Potranno anche essere realizzate pubblicazioni, CD, volantini, gadget, webinar, canali didattici su televisioni locali o dedicati in Live-streaming via Internet, videoconferenze singole e/o di gruppo, articoli, video-articoli, podcast, siti Internet, account social networks o iniziative di conoscenza attinenti agli ambiti di interesse sociale. L’Ente potrà altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico ed in conformità al disposto legislativo. L’Ente potrà inoltre esercitare, per la miglior attuazione delle attività di interesse generale promosse ed in ogni caso in via esclusivamente secondaria e strumentale a queste ultime, attività diverse ex art. 6 del D. Lgs. 117/2017 secondo i criteri ed i limiti definiti dal Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107/2021, tenendo conto dell’insieme delle risorse, anche volontarie e gratuite, impiegate nelle attività di interesse generale, gestendo a vario titolo strutture e impianti di diversa natura. Nel caso di esercizio di attività diverse la loro individuazione potrà essere operata da parte dell’organo di amministrazione. L’Ente potrà inoltre collaborare con altri Enti ed Amministrazioni pubbliche mediante un coinvolgimento attivo nelle attività di co-programmazione e co-progettazione funzionali all’individuazione dei bisogni da soddisfare e delle relative modalità nonché risorse disponibili, al fine di meglio contribuire alla promozione delle proprie attività di interesse generale. Sempre per il medesimo scopo, l’Ente potrà altresì collaborare con soggetti giuridici (nazionali ed internazionali) di natura privata. L'Ente esplicitamente accetta ed applica statuto e regolamenti e quanto deliberato dai competenti organi degli Enti e/o Federazioni cui deliberasse di aderire. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Gli eventuali avanzi di gestione potranno essere utilizzati unicamente per la realizzazione delle attività di interesse generale ed in via secondaria e strumentale di quelle diverse.

ART. 4 – SOCI L'Ente concede la qualifica di socio a tutti coloro che, senza limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e senza discriminazioni di alcuna natura, partecipano alla vita associativa, accettano e rispettano lo statuto sociale nonché gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell’Ente, portando con continuità il loro contributo. I soci costituiscono le Assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente nel rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna. I soci sono in numero indeterminato e hanno ciascuno diritto ad un voto, per approvare o modificare statuto e regolamenti interni, per approvare bilanci e rendiconti e per eleggere gli organi direttivi dell’Ente e per esprimersi circa tutte le deliberazioni delle assemblee ordinarie e straordinarie. Per i soci minori di età, il diritto di votare in Assemblea è esercitato nei limiti e nelle modalità di quanto previsto dalle normative di legge e dagli organismi, regolamenti e direttive degli Enti cui l’Associazione deliberasse di aderire nell’ambito dei propri fini istituzionali. Ogni socio maggiorenne ha diritto di candidarsi alle cariche sociali. È inoltre consentita l'ammissione come associati di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, i quali dovranno indicare nella richiesta di iscrizione la persona autorizzata a rappresentarle nell’ambito dell’Associazione, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle Associazioni di Promozione Sociale. È esclusa qualsiasi forma di partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART. 5 - PATRIMONIO E RISORSE L’Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Il patrimonio dell’Ente, comprensivo di beni mobili ed immobili, quote associative, contributi, lasciti, donazioni, ricavi, rendite, proventi ed entrate comunque denominate (anche da gestioni accessorie eventualmente organizzate dallo stesso), è utilizzato e destinato allo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale indicate ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Concorrono altresì alla formazione del patrimonio dell’Ente i proventi incassati in occasione di raccolte fondi ed iniziative analoghe poste in essere al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale realizzate anche in forma organizzata e continuativa nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza. La quota associativa non è rivalutabile né trasferibile a nessun titolo, e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale. L’Ente potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività nonché per il perseguimento delle finalità sociali. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non potrà mai in nessun caso essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero degli associati.

ART. 6 - PROCEDURA DI AMMISSIONE L’ammissione di un nuovo associato è fatta con deliberazione dell’organo di amministrazione in base a criteri non discriminatori su domanda scritta dell’interessato. La deliberazione dovrà essere comunicata all’interessato oltreché obbligatoriamente annotata nel libro degli associati. Pertanto, per ottenere l'iscrizione all'Ente occorre: a) fare richiesta compilando l’apposito modulo; b) accettare le norme dell’atto costitutivo, dello statuto e degli eventuali regolamenti interni; c) versare la quota associativa. L'ammissione a socio è subordinata all'accoglimento della domanda da parte dell’organo di amministrazione. In caso di domande di ammissione a socio presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà genitoriale. In caso di domanda presentata da persona giuridica la stessa dovrà essere firmata dal legale rappresentante dell’Ente. Tutti i soci possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e, a seguito dell’approvazione della domanda di ammissione da parte dell’organo di amministrazione, sono tenuti al pagamento della quota associativa, nella misura e secondo le modalità stabilite all’inizio di ogni anno sociale. È onere obbligatorio dell’organo di amministrazione motivare e comunicare l’eventuale rigetto della domanda di ammissione entro sessanta giorni dalla sua presentazione direttamente all’interessato. Quest’ultimo potrà, entro il medesimo termine, domandare che sull’istanza di rigetto si pronunci l’assemblea dei soci, in occasione della successiva convocazione, o il Consiglio dei Probiviri.

ART. 7 - DIRITTI E DOVERI DEI SOCI La qualifica di socio consente di frequentare gli spazi sociali secondo le modalità previste. I soci hanno il dovere di difendere il buon nome dell'Ente e di osservare le regole degli Enti e/o Federazioni ai quali deciderà di affiliarsi. Non sussistono limitazioni nei diritti di ciascun socio nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza e democrazia interna.

ART. 8 - DECADENZA DEI SOCI I soci cessano di appartenere all'Ente: a) per decesso; b) per recesso volontario, comunicato in forma scritta all’organo di amministrazione; c) per morosità nel pagamento delle quote senza giustificato motivo; d) per esclusione e radiazione, proposta dall’organo di amministrazione e deliberata dall’assemblea dei soci, pronunciata contro il socio che commetta azioni disonorevoli entro e fuori dell'Ente o che, con la sua condotta, costituisca comprovato ostacolo al buon andamento del sodalizio oltreché in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e dei regolamenti interni. A carico dei soci possono essere adottati provvedimenti di ammonizione e di sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all’associato, per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. Ogni provvedimento di cui sopra dovrà essere comunicato all’associato interessato, il quale, entro trenta giorni dalla notifica, potrà ricorrere all’assemblea mediante comunicazione scritta inviata all’organo di amministrazione. La mancata presentazione delle difese nei termini previsti non impedisce la decisione dell’organo di amministrazione.  

ART. 9 - VOLONTARI E ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA L’Ente potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso sarà tenuto ad iscriverli in un apposito registro qualora svolgano la loro attività in modo non occasionale. L’attività del volontario non potrà essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario potranno esclusivamente essere rimborsate dall’Ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dall’organo di amministrazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Qualora l’Ente decidesse di avvalersi di volontari dovrà assicurarli contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’articolo 18 del D. Lgs. 117/2017 e successive modificazioni e integrazioni.

ART.10 - ESERCIZIO SOCIALE L’esercizio sociale si apre il primo gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio saranno predisposti dall’organo di amministrazione il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo oltreché il bilancio sociale, quest’ultimo se necessario.

ART. 11 - LIBRI SOCIALI L’Ente tiene: a) il libro degli associati; b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee; c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione; d) il libro dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali, se nominati. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dallo statuto o da eventuali regolamenti interni, previa richiesta scritta all’organo di amministrazione, il quale dovrà rispondere entro 15 giorni rendendo disponibili i libri sociali per la consultazione presso gli spazi dell’Ente.

ART. 12 - ORGANI SOCIALI Gli organi dell'Ente sono: ▪ assemblea dei soci; ▪ organo di amministrazione; ▪ organo di controllo (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017); ▪ revisore legale dei conti (eventuale, ricorrendone i presupposti secondo le previsioni di cui al D. Lgs. 117/2017).

ART. 13 - ASSEMBLEA L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Ente, regola la vita associativa ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. È convocata almeno una volta l’anno in via ordinaria per l’approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (quest’ultimo se necessario); è altresì convocata in via straordinaria per le modifiche statutarie o per lo scioglimento dell’Ente, o per eventuali delibere di fusione, scissione e trasformazione.

ART. 14 - DIRITTO DI PARTECIPAZIONE Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Ente tutti i soci in regola con l’iscrizione nel libro degli associati oltreché con il versamento della quota associativa all’atto della convocazione dell’assemblea, e per essi sussiste il principio del voto singolo, applicando altresì l’articolo 2373 del Codice Civile in quanto compatibile. Agli associati che siano Enti del Terzo Settore potranno essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero dei loro associati. Ciascun associato potrà farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione, fino ad un massimo di 3 qualora la compagine sociale sia inferiore a 500 unità, 5 se superiore.

ART. 15 - COMPITI DELL'ASSEMBLEA L'assemblea ordinaria dei soci: a) nomina e revoca i componenti di tutti gli organi sociali; b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; c) approva il bilancio d’esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale; d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azioni di responsabilità nei loro confronti; e) delibera (in merito ad eventuali proposte comunicate dall’organo di amministrazione) in relazione all’esclusione degli associati e si esprime su eventuali ricorsi presentati, anche in caso di reiezione delle domande di ammissione presentate; f) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari; g) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza; h) delibera nei limiti dello statuto sull'indirizzo dell'attività di interesse generale e sulla gestione dell’Ente, nonché propone e delibera sulle attività diverse; i) delibera sui limiti di spesa ed i rimborsi massimi per i volontari ai sensi dell’articolo 9 del presente statuto. L’assemblea straordinaria dei soci: a) delibera sulle modificazioni dello statuto; b) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Ente; c) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza. Tutte le deliberazioni dell’assemblea, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza, sono rese pubbliche mediante affissione alla bacheca sociale per almeno quindici giorni consecutivi. Ogni socio ha diritto di chiedere copia delle deliberazioni pagando le sole spese di riproduzione. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le responsabilità dell’organo di amministrazione, i componenti di quest’ultimo non hanno diritto di voto. L’assemblea può inoltre prevedere l’intervento dei soci mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato che partecipa e vota.

ART. 16 - CONVOCAZIONE La convocazione dell'assemblea, oltre che dall’organo di amministrazione a seguito di propria deliberazione, potrà essere richiesta da un decimo dei soci che proporranno l'ordine del giorno. In tal caso l’assemblea dovrà essere convocata entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta. La convocazione, che deve avvenire tassativamente almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea e deve contenere l’ordine del giorno, può avvenire alternativamente mediante apposito avviso affisso all’albo, oppure mediante comunicazione sulla bacheca virtuale del sito web/blog o social network utilizzati, oppure ancora mediante posta elettronica (certificata o meno).

ART. 17 - VALIDITÀ ASSEMBLEARE Tanto l'assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta (metà più uno) dei soci. Trascorsa un'ora dalla prima convocazione, l'assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all’assemblea, validamente costituita. Per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria occorre il voto favorevole dei due terzi dei soci intervenuti. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica degli associati, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di svolgimento delle assemblee sociali attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo ai soci intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi assembleari nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 18 - MODIFICHE DELLO STATUTO Le eventuali modifiche dello statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea straordinaria dei soci e solo se poste all'ordine del giorno. Per modificare lo statuto sociale occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati intervenuti.

ART. 19 - ORGANO DI AMMINISTRAZIONE L’organo di amministrazione, i cui componenti sono rieleggibili e devono essere scelti tra gli associati dall’assemblea dei soci, è composto da un numero di membri compreso fra tre e undici e nel proprio ambito nomina il Presidente, il Vicepresidente ed il Segretario, oltre che eventuali altri Consiglieri. Essi dovranno chiedere l’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro trenta giorni dalla loro nomina e secondo le modalità stabilite dalla normativa di riferimento (D. Lgs. 117/2017) e dai successivi decreti attuativi. Potrà essere nominato un Presidente onorario da scegliere fra le persone che, con la loro attività, abbiano dato particolare lustro all’Ente. Tutte le cariche sociali, per le quali è richiesto il rispetto di requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza, si intendono a titolo volontaristico e gratuito. L’organo di amministrazione dura in carica per un quadriennio e delibera validamente con l’intervento della metà più uno dei suoi componenti, con il parere favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di decadenza di oltre la metà dei membri dell’Organo di Amministrazione l’assemblea a tale scopo convocata dovrà procedere con l’elezione dell'intero organo. In caso di morte, dimissioni o esclusione di Consiglieri prima della scadenza del mandato, l’organo di amministrazione provvede alla loro sostituzione utilizzando l’elenco dei non eletti: la sostituzione va ratificata dalla successiva assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato dell’organo di amministrazione. In caso di mancanza od esaurimento dell’elenco dei non eletti, o loro indisponibilità l’assemblea provvede alla surroga mediante elezione. L’Organo di Amministrazione si riunisce periodicamente, senza formalità di convocazione, tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte l’anno. In ogni caso si riunisce straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei suoi componenti lo richieda espressamente. L’adunanza dell’organo di amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente; in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano. In caso di necessità, demanda la fissazione delle proprie regole di funzionamento ad apposito regolamento. A parità di voti prevale il voto del Presidente. In caso di difficoltà legate alla eventuale distanza fisica dei componenti, potranno essere attivate tutte le necessarie modalità di comunicazione attraverso il ricorso alla video e/o teleconferenza, a condizione che possano essere validate e certificate in modo trasparente da comunicazioni formalizzate, consentendo agli intervenuti di percepire adeguatamente gli eventi nonché partecipare alla discussione ed alla votazione, eventualmente anche attraverso il ricorso alla firma digitale.

ART. 20 - COMPITI DELL’ORGANO DI AMMINISTRAZIONE L’organo di amministrazione cura l’ordinaria amministrazione dell’Ente compiendo ogni atto o operazione per la corretta amministrazione dell’Ente che non siano espressamente demandati all’assemblea dei soci, esercitando in particolare le seguenti funzioni: a) cura il raggiungimento dei fini per cui è stato costituito l'Ente nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale alla base dell’attività di interesse generale promossa e di quant’altro stabilito dallo statuto nonché nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’assemblea dei soci; b) attua le deliberazioni dell'assemblea; c) delibera sulla procedura di ammissione dei soci; d) predispone il bilancio d’esercizio, consuntivo e preventivo, ed il bilancio sociale (quest’ultimo se necessario), entro 90 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, da sottoporre all'assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale per la definitiva approvazione, riferendo altresì sull'attività di interesse generale svolta e su quella in programma, oltreché sul carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte; e) stabilisce le quote che i soci debbono versare annualmente a seconda delle esigenze sociali, dell'attività svolta e delle condizioni finanziarie dell’Ente; f) designa i collaboratori tecnici preposti alle varie attività sociali e ne attribuisce gli incarichi necessari per il funzionamento dell’Ente, determinandone le caratteristiche; g) stabilisce i criteri per i rimborsi ai volontari ed agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte in favore dell’Ente; h) convoca l'assemblea ordinaria e le eventuali assemblee straordinarie; i) delibera sui provvedimenti disciplinari a carico dei soci; j) propone, individua e delibera sulle eventuali attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generali promosse.

ART. 21 - BILANCIO D’ESERCIZIO E BILANCIO SOCIALE Il bilancio di esercizio dovrà consentire la ricostruzione delle vicende economiche e finanziarie dell’Ente secondo criteri di chiarezza e veridicità e dovrà essere formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione dei proventi e degli oneri dell’Ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e finanziario dell’Ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e delle attività di interesse generale promosse. Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori a 220.000,00 euro/anno il bilancio sociale d’esercizio potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa. Nel caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro l’Ente dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare sul proprio sito web il bilancio sociale, redatto secondo le linee guida di riferimento. Nel caso invece di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui l’Ente pubblicherà nel proprio sito web gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati. Il bilancio dovrà essere depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 di giugno di ogni anno.

ART. 22 - IL PRESIDENTE Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente di fronte a terzi e in giudizio e dispone del potere di firma sociale. Egli convoca e presiede l’organo di amministrazione e ne esegue le deliberazioni. Il Presidente è responsabile del funzionamento dell'Ente e degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'Ente stesso. Coordina lo svolgimento delle manifestazioni e dell'attività, firma la corrispondenza che impegna il sodalizio e mantiene i contatti con i diversi Enti. Nel caso di assenza e/o impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

ART. 23 - RESPONSABILITÀ Gli amministratori, i direttori, i componenti dell’organo di controllo ed il soggetto incaricato della revisione legale dei conti rispondono solidalmente del buon andamento dell’Ente, sia sul piano morale che su quello finanziario secondo le vigenti normative di legge, nei confronti dell’Ente stesso, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi.

ART. 24 - ORGANO DI CONTROLLO L’organo di controllo, ex articolo 30 del D Lgs. 117/2017, vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale (qualora necessario) sia stato redatto in conformità alle linee guida adottate con Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice Civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice Civile. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato. La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, laddove sia richiesta per legge o per libera determinazione, è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.

ART. 25 - REVISORE LEGALE DEI CONTI Laddove sia richiesto per legge o libera determinazione, le funzioni di controllo finanziario sono esercitate dal revisore legale dei conti, nominato dall’assemblea, ex articolo 31 del D. Lgs. 117/2017. Esplica il mandato affidato in conformità delle leggi vigenti. Qualora ravvisino irregolarità, devono comunicarle per iscritto all’organo di amministrazione per i necessari provvedimenti. In caso di inerzia dell’organo di amministrazione, il revisore convocherà l’assemblea per le dovute comunicazioni. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro è obbligatoria esclusivamente quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro; b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

ART. 26 - DURATA La durata dell'Ente è illimitata. L'Ente non potrà essere sciolto se non in base a specifica deliberazione dell'assemblea dei soci.

ART. 27 - SETTORI, SEZIONI E COMITATI TECNICO-SCIENTIFICI L'Ente potrà strutturarsi in settori di attività disciplinati da specifici regolamenti e potrà altresì costituire delle sezioni in luoghi diversi dalla propria sede legale per un migliore conseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché delle attività di interesse generale promosse. Per gli stessi scopi l’organo di amministrazione potrà nominare Comitati tecnicoscientifici in materie di interesse sociale. Il numero e la composizione di tali Comitati saranno rimessi ad autonoma decisione dell’Organo di Amministrazione, che sceglierà le persone più adatte per titoli ed esperienza. Tali Comitati svolgeranno attività a carattere consultivo, assistendo gli organi sociali nello svolgimento delle attività loro attribuite.

ART. 28 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie tra i soci, e tra questi e l’Ente ed i suoi organi, saranno sottoposte alla competenza di un Consiglio di tre Probiviri da nominarsi dall’assemblea. Essi giudicheranno senza formalità di procedura ed il loro giudizio sarà inappellabile.

ART. 29 - SCIOGLIMENTO Lo scioglimento dell'Ente è deliberato dall'assemblea dei soci convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione di almeno i tre quarti dei soci e comunque secondo le norme del Codice Civile e dell’art. 9 del D. Lgs. 117/2017. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo sarà obbligatoriamente devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (pena la nullità) di cui al D. Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, la cui individuazione spetterà all’assemblea dei soci o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART. 30 - NORMA FINALE Per quanto non previsto specificamente dallo statuto, valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore, le disposizioni dettate dal Codice Civile in quanto compatibili, le leggi speciali, la legge 106/2016, il Decreto Legislativo 117/2017 e relativi decreti attuativi, oltre alla normativa regionale in materia. Resta inteso che le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l’istituzione e l’operatività del Registro unico nazionale del Terzo Settore e/o l’iscrizione/migrazione dell’Ente nel medesimo, ovvero l’adozione di successivi provvedimenti attuativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro sarà operante ai sensi di legge e/o l’Ente vi sarà iscritta o migrata, ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

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